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Azione esterna UE. Personalità internazionale di UE L’unione ha personalità giuridica (art. 47 TUE) Trattato di Lisbona supera frammentazione e qualifica.

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1 Azione esterna UE

2 Personalità internazionale di UE L’unione ha personalità giuridica (art. 47 TUE) Trattato di Lisbona supera frammentazione e qualifica UE come ente unitario

3 Azione esterna dell’Unione Trattato di Maastricht distingueva azione UE su piano internazionale in Relazioni esterne(carattere economico)- attività di carattere politico-strategico Primo pilastro (PESC) secondo pilastro

4 Trattato di Lisbona Riunisce nella nozione di azione esterna tutta l’opera svolta dall’Unione sulla scena internazionale Titolo V TUE :Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune + parte V, titolo I TFUE

5 Obiettivi azione esterna UE (art. 3, par. 5 TUE) Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione …contribuendo 1.alla protezione dei suoi cittadini 2.alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, 3. alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, 4.all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore

6 Art. 21 TUE Principi azione esterna dell’unione: Promuovere DEMOCRAZIA, STATO DI DIRITTO, UNIVERSALITà E INDIVISIBILITà DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTà FONDAMENTALI, RISPETTO DELLA DIGNITà UMANA, PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E SOLIDARIETà E RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

7 Obiettivi azione esterna di UE e PESC (art. 21 TUE) a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

8 Principio di coerenza (art. 21, par 3 TUE) Tra diversi settori di azione esterna di Unione Tra azione esterna di Unione e altre politiche Garanti di tale coerenza: Consiglio e Commissione

9 POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Parte dell’azione esterna dell’UE Istituita da Trattato di Maastricht carattere intergovernativo

10 Metodo intergovernativo PESC è soggetta a norme e procedure specifiche (art. 24 TUE) = Deroghe rispetto a meccanismi di altri campi di integrazione

11 Base giuridica Art. 24 TUE La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la defi­nizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

12 contenuto Politica estera di Unione può avere qualsiasi contenuto teso alla realizzazione dei fini dell’azione esterna dell’Unione Non ha oggetto materiale ( scopo: evitare che SM adottino attraverso metodo intergovernativo atti ricadenti in competenze materiali di Unione (da adottare con meccanismo sovranazionale) Politica estera determina gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, quest’ultima offre gli strumenti materiali per realizzare questi obiettivi

13 Attività delle istituzioni nel quadro della PESC artt. 25 ss. TUE Parlamento europeo: ruolo consultivo e di discussione Corte: ruolo pressoché assente, a parte sindacato sui provvedimenti restrittivi delle libertà di una persona (art. 215 TFUE; v. anche artt. 24, par. 1, TUE e 275, par. 2, TFUE) Consiglio europeo: definisce gli orientamenti e linee strategiche (artt. 22 e 26 TUE)- Consiglio: adotta decisioni per l’attuazione della PESC (art. 29 TUE) e sovrintende all’Agenzia europea per la difesa (art. 45 TUE) Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Mister PESC Commissione: ruolo residuale di sostegno a proposte di Alto rappresentante

14 Consiglio europeo ruolo propulsivo e di indirizzo e funzione decisionale: definisce interessi strategici, obiettivi e interessi generali di politica estera in questo ambito delibera all’unanimità, non per consenso nomina, a maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente della Commissione, l’AR e, con le medesime modalità, può porre termine al suo mandato (art. 18, co.1) organo di appello nel caso il Consiglio lo investa della questione dell’opposizione di uno Stato, per gravi motivi di politica nazionale, all’adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata (art. 31, co. 2) all’unanimità può stabilire che il Consiglio deliberi in materia PESC a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati dal Trattato (art. 31, co. 3, TUE).

15 Presidente del Consiglio europeo rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le attribuzioni dell’AR convoca una riunione straordinaria dell’organo per definire le linee strategiche della politica dell’Unione qualora lo esigano nuovi sviluppi nell’ambito della politica internazionale.

16 Consiglio (Affari esteri) elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione ( art. 16 TUE) adotta le decisioni necessarie per attuare la PESC Presieduto dall’Alto Rappresentante (art. 16 TUE), no presidenza a rotazione di Consiglio nomina propri rappresentanti speciali ai quali conferire mandato per questioni politiche specifiche (art. 33) Controllo politico, operato congiuntamente all’AR, sul rispetto da parte degli Stati membri degli oneri di lealtà e cooperazione che l’art. 24 TUE impone loro

17 Consiglio (Affari esteri) In caso di comportamento di SM contrario agli obblighi fissati da art. 24 TUE, Consiglio può reagire con moral suasion (garanzia di rispetto di PESC è insita in adozione all’unanimità– non è possibile in materia Pesc adire Corte di giustizia per inadempimento)

18 Comitato Politico e di sicurezza (CPS) Organo di supporto a Consiglio controllare “la situazione internazionale” nei settori che rientrano nella PESC verificare l’attuazione delle politiche concordate coordinare i lavori svolti dai vari gruppi di lavoro nel settore della PESC esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo e la direzione strategica della gestione delle crisi (ruolo simile a COREPER)

19 Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 27 TUE) Rafforza figura di alto rappresentante Rappresenta l’Unione nelle politiche PESC Fa proposte al Consiglio in tema di politica di sicurezza e difesa comune

20 Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Presiede il Consiglio affari esteri Mandatario del Consiglio Esprime anche un parere sulla compatibilità e la coerenza delle richiesta di istituzione di una cooperazione rafforzata con l’intera politica estera e di sicurezza comune. È assistito dal Servizio europeo per l’azione esterna che collabora col personale diplomatico degli Stati membri capo della diplomazia europea : condurre il dialogo politico con i soggetti terzi

21 Atti PESC, art. 25 TUE Strumenti tipici Decisioni (di base e di attuazione): Azioni (natura operativa- relative a situazioni specifiche e concrete- definiscono durata-mezzi-condizioni di attuazione) Posizioni comuni(carattere generico- esprimono posizione UE su una questione di natura geografica o tematica) - l’obbligatorietà giuridica “rinforzata”: gli Stati non solo ne sono vincolati, ma devono anche informare il Consiglio di ogni proprio atto con cui intendano darle applicazione (escluse le mere misure di recepimento), al fine di permettere un’eventuale concertazione preliminare

22 Atti PESC, art. 25 TUE Strumenti atipici Es. delibere informali, dichiarazioni, risoluzioni Consiglio può concludere nell’ambito della PESC accordi con Stati e organizzazioni internazionali (art. 37 TUE), che vincolano sia i Paesi membri che l’Unione (art. 216 TFUE). No efficacia diretta No atti legislativi

23 Adozione decisioni (artt. 28, 29 e 31 TUE) Delibera all’unanimità Maggioranza qualificata (dal 1/11/2014: 55% dei membri equivalenti almeno al 65% della popolazione), previa consultazione dell’Alto rappresentante (v. anche art. 238 TFUE) consentita solo: I.Decisioni sulla base di precedenti atti adottati all’unanimità da consiglio europeo II.Decisioni sulla base di precedenti atti adottati all’unanimità da Consiglio stesso (esclusi settore militare e di difesa) In ogni caso maggioranza qualificata esclusa se Stati invocano rilevanti motivi di politica nazionale Esclusa maggioranza qualificata su ”questioni procedurali”

24 Procedura adozione atti del Consiglio unanimità attenuata con astensione costruttiva, art. 31, par. 1) Dichiarazione formale motivata. SM non impedisce che decisione impegni UE, non è obbligato ad applicare decisione, ma non può adottare comportamenti che ne pregiudichino realizzazione di fini limite: decisione non adottata se membri del Consiglio che se ne avvalgono rappresentino almeno 1/3 di SM che rappresentino almeno 1/3 di popolazione UE (art 31 TUE)

25 Adozione di Decisioni (artt. 28, 29 e 31 TUE) Art. 31, par. 2, TUE: «freno di emergenza» Rapporti tra atti di Consiglio europeo e Consiglio

26 Commissione europea Ridimensionamento competenze con Lisbona: abolita la competenza a proporre autonomamente al Consiglio le questioni relative alla PESC (può solo presentare proposte congiuntamente all’AR, ciascuno per le materie di propria competenza) Abolita competenza a chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio esprime un parere sulla compatibilità di una cooperazione rafforzata, di cui si chiede l’autorizzazione al Consiglio, con le altre politiche dell’Unione (art. 329, co. 2, TFUE) Coordinamento formale: Partecipazione del Presidente della Commissione ai lavori del Consiglio europeo + l’Alto Rappresentante è anche il Vice presidente della Commissione stessa per le relazioni esterne

27 Parlamento europeo non è inserito nel processo decisionale diritto di essere informato facoltà di rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’AR

28 Corte di Giustizia non è competente a pronunciarsi su atti e comportamenti relativi alla PESC eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del TUE e la legittimità degli atti con cui siano state adottate misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche (art. 275, par. 2)

29 Cooperazioni rafforzate Estese a PESC da Trattato di Nizza (insieme ad astensione costruttiva) contribuisce a rendere più "flessibile" e differenziato l'ambito di operatività Stati che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito della PESC per l’attuazione di azioni e posizioni comuni presentano richiesta a Consiglio e alla Commissione, che esprimono un parere sulla coerenza di tale cooperazione con PESC e altre politiche dell’Unione

30 Consultazione di AR su adesione successiva di uno Stato a una cooperazione già instaurata ed eventuale suggerimento di misure transitorie necessarie per l’approvazione degli atti già adottati Nessun limite per le cooperazioni rafforzate sulle questioni attinenti alla difesa e aventi implicazioni militari

31 Cooperazioni strutturate Previste da Trattato di Lisbona (art. 42, co. 6), le cooperazioni strutturate si aggiungono a quelle rafforzate Mentre le cooperazioni rafforzate possono essere poste in essere rispetto a una singola questione, quella strutturata è permanente e crea una sorta di nucleo di Stati che hanno capacità militari superiori e si impegnano a realizzare le missioni più impegnative

32 PSDC: POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE Scopo=assicurare che l’Unione disponga di “una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari” la capacità operativa dell’Unione verrà utilizzata solo per missioni all’estero; l’unica eccezione è disposta dall’art. 222 TFUE, relativo all’eventuale intervento a titolo di assistenza verso uno Stato in difficoltà non si darà quindi adito a un esercito comune europeo la PSDC deve essere compatibile con la politica di sicurezza e difesa comune della NATO

33 tutte le decisioni, comprese quelle relative all’invio di una missione, sono adottate all’unanimità dal Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o su proposta dell’AR


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